Sequestro di prevenzione: la Consulta dà voce al privato contro il rigetto della revoca
Con la sentenza n. 158, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 27 del Codice Antimafia nella parte in cui non consentiva al privato di impugnare il provvedimento che rigetta la sua istanza di revoca del sequestro di prevenzione. Fino a oggi, infatti, la legge riconosceva questo potere soltanto al pubblico ministero, legittimato a ricorrere contro la decisione che accoglieva la revoca a favore del privato: un’asimmetria che lasciava chi si vedeva respingere la propria richiesta privo di qualunque tutela, se non l’attesa, spesso lunga anni, dell’esito del procedimento di confisca.
La Corte ha ritenuto questa disparità incompatibile con il principio di parità delle armi che l’articolo 111 della Costituzione impone anche nei procedimenti di prevenzione, non soltanto nel processo penale ordinario. I giudici hanno sottolineato come il sequestro produca conseguenze concrete e immediate sui diritti patrimoniali: due anni di vincolo su un bene, specie quando necessario all’esercizio di un’attività lavorativa, possono tradursi in un danno grave e spesso irreversibile, che la sola prospettiva di un giudizio di confisca lontano nel tempo non è in grado di compensare.
La pronuncia si inserisce in un percorso che riconosce progressivamente dignità difensiva anche ai procedimenti di prevenzione patrimoniale, costruiti attorno alla pericolosità sociale più che a un accertamento di responsabilità, e per questo tradizionalmente percepiti come terreno di garanzie più fragili. Riconoscere al privato la possibilità di reagire subito al rigetto della revoca significa restituire sostanza a un contraddittorio che altrimenti resterebbe solo sulla carta.
Nello studio di ogni giorno, a Catania come ad Aci Catena, capita spesso di assistere persone i cui beni – un’azienda, un immobile, uno strumento di lavoro – restano sequestrati in attesa di una decisione che può richiedere tempo. Dietro ogni sequestro di prevenzione c’è quasi sempre una famiglia che aspetta e un’attività che rischia di fermarsi: pronunce come questa ricordano che anche in questi procedimenti ogni persona merita una voce, e che la difesa tecnica, fin dal primo provvedimento, è una garanzia che la Costituzione impone di rispettare.
